(Pubblicato nella Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 27 maggio 1992)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista  la  legge  regionale  27  luglio  1982,  n. 47 e successive
modifiche, concernente "Iniziative regionali per  lo  svolgimento  di
attivita' promozionali all'estero";
   Precisato che la finalita' di detta legge e' principalmente quella
di  sostenere  il  ruolo  che  la  Regione  svolge  all'interno della
Comunita' di lavoro Alpe-Adria, ma che l'ambito della norma comprende
anche  altri  interventi   che   si   configurano   quali   attivita'
promozionali all'estero;
   Dato  atto  che  fra  tali interventi specificati all'art. 2 della
predetta legge,  cosi'  come  sostituito  dall'art.  43  della  legge
regionale 19 giugno 1985, n. 25, sono compresi anche:
     a) quelli necessari a concorrere all'organizzazione, da parte di
enti,  associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e
seminari, anche mediante la concessione di contributi;
     b) quelli volti a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi
inerenti  iniziative   e   manifestazioni   programmate   nell'ambito
dell'attivita' promozionale all'estero;
   Evidenziato   che  detta  legge  regionale,  proprio  per  la  sua
specifica  e  particolare  natura,  non  contiene   una   dettagliata
normativa  in  ordine  ai  termini  e alle modalita' di presentazione
delle  domande  di  finanziamenti,   nonche'   della   documentazione
giustificativa dell'impiego degli stessi;
   Considerato  che  la Direzione regionale degli affari comunitari e
dei rapporti esterni che si avvale di detto  strumento  normativo  ha
sinora  ovviato  a  tale  mancanza  facendo  per  lo  piu' ricorso ai
principi generali in  materia,  ma  che  appare  quantomai  opportuno
provvedervi mediante l'adozione di un apposito regolamento;
   Sentito  il  competente  Comitato  dipartimentale  per  gli affari
istituzionali, che si e' espresso favorevolmente sul  testo  proposto
nella seduta del 31 gennaio 1992;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 389 del 6
febbraio 1992;
 
                              Decreta:
 
   E'  approvato  il  "Regolamento  relativo  alle  modalita'  per la
concessione dei  finanziamenti  previsti  dalla  legge  regionale  27
luglio  1982,  n.  47,  di  competenza della Direzione generale degli
affari comunitari e dei rapporti esterni",  nel  testo  qui  allegato
quale parte integrante e sostanziale.
   E'  fatto  obbligho  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. Il presente  decreto  sara'
inviato  alla  Corte  dei  conti per la registrazione e verra' quindi
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Trieste, 21 febbraio 1992
 
                               TURELLO
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 16 aprile 1992
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 11, foglio 323
 
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REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI
   FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 27  LUGLIO  1982,  N.
   47,   DI   COMPETENZA   DELLA  DIREZIONE  REGIONALE  DEGLI  AFFARI
   COMUNITARI E DEI RAPPORTI ESTERNI.
 
                               Art. 1.
 
   I soggetti che intendano ottenere finanziamenti  per  il  sostegno
delle  iniziative  di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47,
devono presentare apposita domanda in carta  legale,  alla  Direzione
generale  degli  affari comunitari e dei rapporti esterni, almeno due
mesi  prima  della  data  d'inizio  dell'iniziativa  per  cui   viene
richiesto  il  contributo e comunque entro il 30 settembre di ciascun
anno.
   La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore
dell'iniziativa o  del  legale  rappresentante  in  caso  di  enti  o
associazioni, deve contenere:
     a) generalita', residenza, numero di codice fiscale ed eventuale
partita  iva  del  richiedente,  nonche'  la  modalita'  di pagamento
prescelta;
     b)   atto   costitutivo   e   statuto   vigenti   dell'organismo
richiedente, nonche' gli atti da cui risulti il legale rappresentante
e la composizione degli altri organi direttivi;
     c)  una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si
chiede  il  contributo,  nella  quale  siano  messe  in  evidenza  le
conseguenze positive sulla promozione della Regione all'estero ovvero
le potenzialita' culturali di avvicinamento tra i popoli;
     d)   preventivo   di   spesa   con   indicazione  dei  mezzi  di
finanziamento,  redatto  in  forma  analitica;   detto   piano   deve
evidenziare  tra le eventuali entrate i contributi richiesti ad altri
enti pubblici nonche' i previsti proventi dell'iniziativa stessa;
     e) la misura del contributo richiesto.