(Pubblicato nella Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 27 maggio 1992) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 e successive modifiche, concernente "Iniziative regionali per lo svolgimento di attivita' promozionali all'estero"; Precisato che la finalita' di detta legge e' principalmente quella di sostenere il ruolo che la Regione svolge all'interno della Comunita' di lavoro Alpe-Adria, ma che l'ambito della norma comprende anche altri interventi che si configurano quali attivita' promozionali all'estero; Dato atto che fra tali interventi specificati all'art. 2 della predetta legge, cosi' come sostituito dall'art. 43 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, sono compresi anche: a) quelli necessari a concorrere all'organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi; b) quelli volti a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito dell'attivita' promozionale all'estero; Evidenziato che detta legge regionale, proprio per la sua specifica e particolare natura, non contiene una dettagliata normativa in ordine ai termini e alle modalita' di presentazione delle domande di finanziamenti, nonche' della documentazione giustificativa dell'impiego degli stessi; Considerato che la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni che si avvale di detto strumento normativo ha sinora ovviato a tale mancanza facendo per lo piu' ricorso ai principi generali in materia, ma che appare quantomai opportuno provvedervi mediante l'adozione di un apposito regolamento; Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si e' espresso favorevolmente sul testo proposto nella seduta del 31 gennaio 1992; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 6 febbraio 1992; Decreta: E' approvato il "Regolamento relativo alle modalita' per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, di competenza della Direzione generale degli affari comunitari e dei rapporti esterni", nel testo qui allegato quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligho a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 febbraio 1992 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 16 aprile 1992 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 11, foglio 323 -------------------------------------------------------- REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1982, N. 47, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI COMUNITARI E DEI RAPPORTI ESTERNI. Art. 1. I soggetti che intendano ottenere finanziamenti per il sostegno delle iniziative di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, devono presentare apposita domanda in carta legale, alla Direzione generale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, almeno due mesi prima della data d'inizio dell'iniziativa per cui viene richiesto il contributo e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno. La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o del legale rappresentante in caso di enti o associazioni, deve contenere: a) generalita', residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita iva del richiedente, nonche' la modalita' di pagamento prescelta; b) atto costitutivo e statuto vigenti dell'organismo richiedente, nonche' gli atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli altri organi direttivi; c) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le conseguenze positive sulla promozione della Regione all'estero ovvero le potenzialita' culturali di avvicinamento tra i popoli; d) preventivo di spesa con indicazione dei mezzi di finanziamento, redatto in forma analitica; detto piano deve evidenziare tra le eventuali entrate i contributi richiesti ad altri enti pubblici nonche' i previsti proventi dell'iniziativa stessa; e) la misura del contributo richiesto.