IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 78,  concernente  la
gestione della Scuola dei Corsi Merletti di Gorizia;
   Visto  in  particolare  l'art. 7 della suddetta legge regionale n.
78/1982 che, nel disporre che alla  Scuola  dei  Corsi  Merletti  sia
preposto  un  dipendente  regionale  appartenente  alla VII qualifica
funzionale, rinvia ad un successivo  regolamento  la  disciplina  dei
criteri  e  delle modalita' di conferimento, revoca e rinnovo di tale
incarico, nonche' delle specifiche competenze e responsabilita';
   Ritenuto  pertanto  di  procedere  all'approvazione  del  suddetto
regolamento;
   Visto   il   parere   favorevole   espresso   dal   Consiglio   di
amministrazione  del  personale  nella  seduta del giorno 10 dicembre
1991;
   Visto il verbale della seduta  del  giorno  31  gennaio  1992  del
Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali;
   Sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 66 della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 53;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 672 del 20
febbraio 1992;
 
                              Decreta:
 
   E' approvato l'allegato "Regolamento di esecuzione di cui all'art.
7, terzo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n.  78",  che
del presente provvedimento costituisce parte integrante.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come  regolamento  della  Regione. Il presente decreto verra' inviato
alla Corte dei conti per la registrazione e sara'  quindi  pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Trieste, 28 febbraio 1992
 
                               TURELLO
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 27 aprile 1992
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 12, foglio 136
 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI CUI ALL'ART. 7, TERZO COMMA, DELLA LEGGE
   REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 78.
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'incarico  di Direttore della Scuola dei Corsi Merletti viene
affidato ad un  dipendente  regionale  con  qualifica  funzionale  di
funzionario,   tenuto  conto  delle  attitudini,  della  preparazione
professionale e degli incarichi svolti, in funzione  dello  specifico
compito, di carattere amministrativo-didattico, da ricoprire.
   2. Per le finalita' di cui al comma 1, si procede mediante decreto
del  Presidente  della  giunta  regionale  o  dell'assessore delegato
all'organizzazione e al personale, su  proposta  dell'assessore  alla
formazione  professionale  sentito  il  Presidente  del  Consiglio di
amministrazione  della  Scuola,  previo  parere  del   Consiglio   di
amministrazione del personale.