IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 78, concernente la gestione della Scuola dei Corsi Merletti di Gorizia; Visto in particolare l'art. 7 della suddetta legge regionale n. 78/1982 che, nel disporre che alla Scuola dei Corsi Merletti sia preposto un dipendente regionale appartenente alla VII qualifica funzionale, rinvia ad un successivo regolamento la disciplina dei criteri e delle modalita' di conferimento, revoca e rinnovo di tale incarico, nonche' delle specifiche competenze e responsabilita'; Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del suddetto regolamento; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 10 dicembre 1991; Visto il verbale della seduta del giorno 31 gennaio 1992 del Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali; Sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 672 del 20 febbraio 1992; Decreta: E' approvato l'allegato "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 7, terzo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78", che del presente provvedimento costituisce parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 febbraio 1992 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 27 aprile 1992 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 12, foglio 136 -------------------------------------------------------- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI CUI ALL'ART. 7, TERZO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 78. Art. 1. 1. L'incarico di Direttore della Scuola dei Corsi Merletti viene affidato ad un dipendente regionale con qualifica funzionale di funzionario, tenuto conto delle attitudini, della preparazione professionale e degli incarichi svolti, in funzione dello specifico compito, di carattere amministrativo-didattico, da ricoprire. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, si procede mediante decreto del Presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato all'organizzazione e al personale, su proposta dell'assessore alla formazione professionale sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola, previo parere del Consiglio di amministrazione del personale.