la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. I comuni  organizzano  lo  svolgimento  delle  attivita',  gia'
comprese fra le istituzioni di educazione popolare, di cui al decreto
legislativo  del  capo  provvisorio  dello Stato 17 dicembre 1947, n.
1599 ratificato con modificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n.  326
e  successive  modifiche  che,  con  particolare riguardo ai corsi di
orientamento musicale e ai centri sociali di educazione permanente.
   2. I comuni, sulla base dei programmi concordati con  i  distretti
scolastici,  possono  organizzare,  altresi',  nell'ambito dei centri
sociali di educazione permanente, le altre  attivita'  di  educazione
permanente  previste  dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, e succesive
modificazioni ed integrazioni.