la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. I comuni organizzano lo svolgimento delle attivita', gia' comprese fra le istituzioni di educazione popolare, di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 ratificato con modificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n. 326 e successive modifiche che, con particolare riguardo ai corsi di orientamento musicale e ai centri sociali di educazione permanente. 2. I comuni, sulla base dei programmi concordati con i distretti scolastici, possono organizzare, altresi', nell'ambito dei centri sociali di educazione permanente, le altre attivita' di educazione permanente previste dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, e succesive modificazioni ed integrazioni.