la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La Provincia e' autorizzata a partecipare alla costituzione di
una istituzione di diritto privato, per la gestione nella  citta'  di
Merano del teatro comunale e del Kurhaus e delle relative pertinenze.
   2.  La  partecipazione della Provincia e' subordinata al fatto che
nello   statuto    dell'istituzione    sia    prevista    un'adeguata
rappresentanza  della  Provincia  stessa  negli  organi  sociali e di
controllo.
   3.   Il   Presidente   della   Giunta   provinciale,  su  conforme
deliberazione della Giunta stessa, e' autorizzato ad approvare l'atto
costitutivo e lo statuto dell'istituzione, nonche' le  sue  eventuali
modifiche.