la seguente legge: Art. 1. 1. La Provincia e' autorizzata a partecipare alla costituzione di una istituzione di diritto privato, per la gestione nella citta' di Merano del teatro comunale e del Kurhaus e delle relative pertinenze. 2. La partecipazione della Provincia e' subordinata al fatto che nello statuto dell'istituzione sia prevista un'adeguata rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali e di controllo. 3. Il Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e' autorizzato ad approvare l'atto costitutivo e lo statuto dell'istituzione, nonche' le sue eventuali modifiche.