la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi di godimento individuale o collettivo nel settore privato e pubblico. 2. A tal fine intende rafforzare nella popolazione la tendenza ad un consumo consapevole. In conformita' alle normative comunitarie, alla legislazione statale e a quella provinciale vengono perseguiti i seguenti obiettivi: a) protezione dai rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente che lo circonda, nonche' da tutti i rischi legati alla fruizione di servizi nel settore privato e pubblico mediante l'incentivazione di adeguate misure; b) promozione e attuazione di una politica incentrata sull'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione del consumatore; c) sostegno delle unioni di consumatori.