la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela dei diritti
dei  cittadini  come  consumatori  e  utenti  di  beni  e  servizi di
godimento individuale o collettivo nel settore privato e pubblico.
   2. A tal fine intende rafforzare nella popolazione la tendenza  ad
un  consumo  consapevole.  In conformita' alle normative comunitarie,
alla legislazione statale e a quella provinciale vengono perseguiti i
seguenti obiettivi:
     a) protezione dai rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  del
consumatore  e  dell'ambiente  che  lo  circonda,  nonche' da tutti i
rischi legati  alla  fruizione  di  servizi  nel  settore  privato  e
pubblico mediante l'incentivazione di adeguate misure;
     b)   promozione   e   attuazione   di  una  politica  incentrata
sull'informazione,   l'educazione   e   la   sensibilizzazione    del
consumatore;
     c) sostegno delle unioni di consumatori.