IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione dalla Giunta provinciale n. 7880 del 20 dicembre 1991 E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. D e f i n i z i o n e 1. Ai fini del presente regolamento e in relazione a quanto previsto dagli articoli 26 e 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dall'art. 2, lettera a), della legge provinciale 18 agosto 1988 n. 33 si intende per riabilitazione la riacquisizione di una funzione perduta o non acquisita, realizzata attraverso l'uso di tecniche specifiche.