IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione dalla Giunta provinciale  n.  7880  del  20
dicembre 1991
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n e
 
   1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  e  in relazione a quanto
previsto dagli articoli 26 e 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e
dall'art. 2, lettera a), della legge provinciale 18 agosto 1988 n. 33
si intende per  riabilitazione  la  riacquisizione  di  una  funzione
perduta  o  non  acquisita,  realizzata  attraverso l'uso di tecniche
specifiche.