Vista la deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1158 del 16 marzo 1992 E M A N A il seguente regolamento: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, "Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche", che forma parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 1 aprile 1992 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992 Registro n. 6, foglio n. 160 - BENEDETTI -------- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 1990, N. 17, "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE". Art. 1. Biblioteche scolastiche come unita' organizzative 1. La biblioteca scolastica costituisce un'unita' organizzativa, anche se il patrimonio bibliotecario per insegnanti e quello per alunni sia collocato in locali distinti. 2. Le biblioteche dei singoli plessi di un circolo didattico costituiscono un'unita' organizzativa, articolata in piu' sedi. 3. Le biblioteche degli istituti di istruzione secondaria costituiscono un'unica unita' organizzativa articolata in sedi staccate o sezioni.