Vista  la  deliberazione  dalla  Giunta provinciale n. 1158 del 16
marzo 1992
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
   Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7  agosto  1990,
n.  17, "Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche",
che forma parte integrante del presente decreto.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 1› aprile 1992
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992
Registro n. 6, foglio n. 160 - BENEDETTI
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 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 1990, N.
  17, "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE".
 
                               Art. 1.
          Biblioteche scolastiche come unita' organizzative
 
   1. La biblioteca scolastica costituisce  un'unita'  organizzativa,
anche  se  il  patrimonio  bibliotecario  per insegnanti e quello per
alunni sia collocato in locali distinti.
   2. Le biblioteche dei  singoli  plessi  di  un  circolo  didattico
costituiscono un'unita' organizzativa, articolata in piu' sedi.
   3.   Le   biblioteche  degli  istituti  di  istruzione  secondaria
costituiscono  un'unica  unita'  organizzativa  articolata  in   sedi
staccate o sezioni.