IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dei commi primo, decimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente la nomina dei dirigenti. 1. I commi primo, decimo, dodicesimo e tredicesimo della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, dall'art. 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 e dall'art. 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, sono cosi' sostituiti: "I dirigenti sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore per l'organizzazione ed il personale, tra i funzionari in possesso del diploma di laurea che, dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, abbiano ricoperto per non meno di tre anni incarichi di capo ufficio o di preposto a posizione organizzativa o di direttore dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico- Vetriolo-Roncegno; ai fini del compimento del triennio viene considerato utile anche il periodo di sostituzione del dirigente di servizio ai sensi del nono comma dell'art. 32 se svolto posteriormente all'incarico di capoufficio o di posizione organizzativa". "La commissione di cui all'ottavo comma e' nominata dalla Giunta provinciale ed e' composta: a) da un dirigente generale o da un dirigente, che la presiede; b) da quattro esperti, di cui almeno due non appartenenti all'amministrazione ed uno designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali nei cui confronti trova applicazione l'art. 151. In ogni caso, qualora venga designato un pubblico dipendente, questi deve essere in possesso di diploma di laurea ed essere inquadrato in un livello funzionale-retributivo non inferiore al nono, se dipendente provinciale, ovvero in qualifica o livello corrispondente se appartente ad altro ente pubblico". "Qualora la designazione di cui alla lettere b) del decimo comma non pervenga entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta provinciale procede ugualmente alla nomina della commissione, che si intende validamente costituita". "Per la validita' delle deliberazioni della commissione e per i compensi ai componenti della medesima si applicano le disposizioni previste per i concorsi pubblici".