IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Sostituzione dei commi primo, decimo, dodicesimo e tredicesimo
   dell'art. 26 della  legge  provinciale  29  aprile  1983,  n.  12,
   concernente la nomina dei dirigenti.
   1.  I  commi  primo,  decimo, dodicesimo e tredicesimo della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 10 della
legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, dall'art.  6  della  legge
provinciale  8  giugno  1987,  n.  10  e  dall'art.  23  della  legge
provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, sono cosi' sostituiti:
   "I dirigenti sono nominati dalla Giunta  provinciale  su  proposta
del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore per l'organizzazione
ed  il  personale, tra i funzionari in possesso del diploma di laurea
che, dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983,
n. 12, abbiano ricoperto per non meno di tre anni incarichi  di  capo
ufficio  o  di  preposto  a  posizione  organizzativa  o di direttore
dell'Azienda  speciale  di  gestione delle terme demaniali di Levico-
Vetriolo-Roncegno;  ai  fini  del  compimento  del   triennio   viene
considerato  utile  anche il periodo di sostituzione del dirigente di
servizio  ai  sensi  del  nono   comma   dell'art.   32   se   svolto
posteriormente   all'incarico   di   capoufficio   o   di   posizione
organizzativa".
   "La commissione di cui all'ottavo comma e' nominata  dalla  Giunta
provinciale ed e' composta:
     a) da un dirigente generale o da un dirigente, che la presiede;
     b)  da  quattro  esperti,  di  cui  almeno  due non appartenenti
all'amministrazione  ed  uno  designato  di  comune   accordo   dalle
organizzazioni  sindacali nei cui confronti trova applicazione l'art.
151. In ogni caso, qualora venga designato  un  pubblico  dipendente,
questi  deve  essere  in  possesso  di  diploma  di  laurea ed essere
inquadrato in un  livello  funzionale-retributivo  non  inferiore  al
nono,  se  dipendente  provinciale,  ovvero  in  qualifica  o livello
corrispondente se appartente ad altro ente pubblico".
   "Qualora la designazione di cui alla lettere b) del  decimo  comma
non  pervenga  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data della
richiesta, la Giunta provinciale procede ugualmente alla nomina della
commissione, che si intende validamente costituita".
   "Per la validita' delle deliberazioni della commissione  e  per  i
compensi  ai  componenti  della medesima si applicano le disposizioni
previste per i concorsi pubblici".