(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 10 giugno 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983 n. 217, disciplina le strutture ricettive extra- alberghiere denominate: a) case per ferie; b) ostelli per la gioventu'; c) rifugi alpini ed escursionistici; d) affittacamere; e) case e appartamenti per vacanze; f) alloggi agrituristici; g) miniaree di sosta.