IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione  Liguria  riconosce  l'elevato  valore  sociale  del
volontariato  quale  espressione  di  partecipazione,  solidarieta' e
pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia.
   2. In  particolare  la  Regione  promuove,  secondo  le  modalita'
previste   dalle   norme   sulle   procedure   della  programmazione,
l'approvazione originale delle organizzazioni  di  volontariato  alla
programmazione  regionale  nei  settori a carattere sociale, civile e
culturale.
   3.   Ai   fini   dell'applicazione   della   presente  legge  sono
organizzazioni di  volontariato  gli  organismi  aventi  i  requisiti
richiesti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 226.