IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Liguria riconosce l'elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. 2. In particolare la Regione promuove, secondo le modalita' previste dalle norme sulle procedure della programmazione, l'approvazione originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nei settori a carattere sociale, civile e culturale. 3. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 226.