(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle  d'Aosta  n.
27 del 23 giugno 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.    Le    disposizioni   della   presente   legge   sono   volte
all'eliminazione delle barriere architettoniche nella  regione  Valle
d'Aosta,  al  fine  di  assicurare  ai  portatori  di minorazione una
migliore vita di relazione, attraverso:
     a)  la  disciplina  edilizia  delle  nuove  costruzioni,   delle
ristrutturazioni,  degli  spazi  aperti  al  pubblico e di ogni altra
attivita' edilizia;
     b) gli interventi finanziari per l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche   negli   edifici   pubblici  e  aperti  al  pubblico
esistenti, di proprieta' dell'Amministrazione regionale,  degli  enti
locali o dell'Unita' sanitaria locale (USL);
     c)  gli  interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici esistenti, di proprieta' di privati;
     d)  gli  interventi  finanziari  per  l'acquisto  di  ausili   e
attrezzature.
   2. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio
recinto   in   cui   l'accesso,  subordinato  o  meno  a  determinate
condizioni, e' consentito ad  un  numero  indeterminato  di  persone,
senza bisogno di invito o permesso.