(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 23 giugno 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le disposizioni della presente legge sono volte all'eliminazione delle barriere architettoniche nella regione Valle d'Aosta, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione, attraverso: a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni, degli spazi aperti al pubblico e di ogni altra attivita' edilizia; b) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e aperti al pubblico esistenti, di proprieta' dell'Amministrazione regionale, degli enti locali o dell'Unita' sanitaria locale (USL); c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, di proprieta' di privati; d) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature. 2. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recinto in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, e' consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.