Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  12100  dd.  23
novembre 1984;
   Visto il D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 9966 dd. 7
novembre 1986;
   Visto il D.P.G.P. 11 novembre 1986, n. 11-35/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  13047  dd.  30
dicembre 1986;
   Visto il D.P.G.P. 31 dicembre 1986 n. 16-40/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 6047 dd. 25
giugno 1987;
   Visto il D.P.G.P. 1› luglio 1987, n. 9-49/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  14931  dd.  23
dicembre 1987;
   Visto il D.P.G.P. 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 10128 dd. 9
settembre 1988;
   Visto il D.P.G.P. 14 settembre 1988 n. 8-63/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  10374  dd.  22
dicembre 1988;
   Visto il D.P.G.P. 29 dicembre 1988, n. 13-68/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 9073 dd. 4
agosto 1989;
   Visto il D.P.G.P. 10 agosto 1989 n. 10-8/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  6012  del  25
maggio 1990;
   Visto il D.P.G.P. 30 maggio 1990 n. 12-25/Legisl.;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta provinciale n. 15756 dd. 22
novembre 1991;
Visto il D.P.G.P. 5 dicembre 1991, n. 21-51/Legisl.;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  7399  dd.  21
maggio 1992;
 
                              Decreta:
 
   Sono  approvate  le  modifiche  ed integrazioni del Regolamento di
esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato
con  D.P.G.P.  13  dicembre  1984,  n.  18-13/Legisl.  e   successive
modificazioni  nel  testo  che allegato al presente decreto, ne forma
parte integrante e sostanziale.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della  regione  Trentino-Alto  Adige.  E'  fatto  obbligo  a chiunque
spetti, di osservarlo e farlo osservare.
    Trento, 28 maggio 1992
 
                              MALOSSINI
 
Registrato alla Corte dei conti, il 15 giugno 1992
Registro 28, foglio n. 70 - CANU
                              ---------
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE
   PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46.
 
                               Art. 1.
 
   Il comma 2 dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della  Legge
provinciale  22  dicembre  1983,  n.  46,  emanato  con  decreto  del
Presidente  della   Giunta   Provinciale   13   dicembre   1984,   n.
18-13/Legisl., e' sostituito dal seguente:
    "2. Ai fini della disciplina del commercio ambulante sono consid-
erate aree pubbliche gli aeroporti, le stazioni, le zone di accesso e
di  uscita  delle  autostrade  e le piazzole di parcheggio, in quanto
zone di transito e sosta da parte del pubblico, nonche' le aree  pri-
vate delle quali il comune abbia la disponibilita'".