Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12100 dd. 23 novembre 1984; Visto il D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9966 dd. 7 novembre 1986; Visto il D.P.G.P. 11 novembre 1986, n. 11-35/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 13047 dd. 30 dicembre 1986; Visto il D.P.G.P. 31 dicembre 1986 n. 16-40/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6047 dd. 25 giugno 1987; Visto il D.P.G.P. 1 luglio 1987, n. 9-49/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14931 dd. 23 dicembre 1987; Visto il D.P.G.P. 24 dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10128 dd. 9 settembre 1988; Visto il D.P.G.P. 14 settembre 1988 n. 8-63/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10374 dd. 22 dicembre 1988; Visto il D.P.G.P. 29 dicembre 1988, n. 13-68/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9073 dd. 4 agosto 1989; Visto il D.P.G.P. 10 agosto 1989 n. 10-8/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990; Visto il D.P.G.P. 30 maggio 1990 n. 12-25/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15756 dd. 22 novembre 1991; Visto il D.P.G.P. 5 dicembre 1991, n. 21-51/Legisl.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7399 dd. 21 maggio 1992; Decreta: Sono approvate le modifiche ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. e successive modificazioni nel testo che allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare. Trento, 28 maggio 1992 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti, il 15 giugno 1992 Registro 28, foglio n. 70 - CANU --------- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46. Art. 1. Il comma 2 dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della Legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini della disciplina del commercio ambulante sono consid- erate aree pubbliche gli aeroporti, le stazioni, le zone di accesso e di uscita delle autostrade e le piazzole di parcheggio, in quanto zone di transito e sosta da parte del pubblico, nonche' le aree pri- vate delle quali il comune abbia la disponibilita'".