IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Requisiti per l'ammissione 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, viene aggiunto il seguente comma: "Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore sono ammessi alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della Provincia di Bolzano anche coloro che sono in possesso del requisito di scolarita' decennale previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 795, derivante dal possesso di attestato di qualifica conseguito al termine di corsi biennali di durata almeno pari o superiore a due anni scolastici delle scuole statali, svolti presso i centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla Provincia, nonche' di certificato attestante l'ammissione al terzo anno degli istituti professionali autorizzati dalla Provincia, fermo restando l'obbligo del possesso della licenza di scuola media".