IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Requisiti per l'ammissione
 
   1.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo 5 della legge provinciale 30
luglio 1977, n. 28, viene aggiunto il seguente comma:
   "Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola  secondaria
superiore  sono  ammessi  alla  frequenza delle scuole per infermieri
professionali della Provincia di Bolzano anche  coloro  che  sono  in
possesso  del  requisito di scolarita' decennale previsto dalla legge
15 novembre 1973, n. 795, derivante  dal  possesso  di  attestato  di
qualifica  conseguito  al  termine di corsi biennali di durata almeno
pari o superiore a due anni scolastici delle scuole  statali,  svolti
presso  i  centri di formazione professionale istituiti o autorizzati
dalla Provincia, nonche' di certificato  attestante  l'ammissione  al
terzo  anno degli istituti professionali autorizzati dalla Provincia,
fermo restando l'obbligo del possesso della licenza di scuola media".