(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 23 giugno 1992) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2); Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 ed in particolare l'art. 4, comma 7; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg.; Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 4179 di data 6 aprile 1992; Decreta: Art. 1. Lavoro straordinario 1. Il limite di spesa annualmente autorizzabile per lavoro straordinario nei confronti del personale costituente il corpo permanente dei vigili del fuoco, fatte salve le prestazioni oltre l'orario d'obbligo da rendersi in caso di calamita', non puo' essere superiore al prodotto fra la media di 240 ore per dipendente e il numero dei dipendenti di ruolo appartenenti al Corpo medesimo in servizio all'1 gennaio di ciascun anno. 2. Il limite individuale massimo delle ore di lavoro straordinario effettuabili nel corso dell'anno da parte del personale di cui al precedente comma viene determinato in 200 ore. 3. Per attivita' che richiedono prestazioni straordinarie per fronteggiare situazioni di servizio indilazionabili sono autorizzati i seguenti individuali massimi: 350 ore annue, comprensive del limite di cui al comma 2, nei confronti di un contingente di personale compreso entro il 25 per cento degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco come determinati ai sensi del comma 1; 480 ore annue, comprensive del limite di cui al comma 2, nei confronti di un contingente di personale compreso entro il 10 per cento degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco come determinati ai sensi del comma 1. 4. Il personale puo' chiedere il recupero delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza alle 140 ore annue, in alternativa alla corresponsione del relativo compenso e compatibilmente con le esigenze di servizio, nel limite di 60 ore annue. 5. I contingenti di personale autorizzati all'effettuazione dei limiti di lavoro straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono individuati nominativamente dal dirigente del Servizio Antincendi. 6. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1991.