(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 23 giugno 1992)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2);
   Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 ed  in  particolare
l'art. 4, comma 7;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale 31
ottobre 1990, n. 16-29/Leg.;
   Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 4179 di data
6 aprile 1992;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Lavoro straordinario
 
   1.  Il  limite  di  spesa  annualmente  autorizzabile  per  lavoro
straordinario  nei  confronti  del  personale  costituente  il  corpo
permanente dei vigili del fuoco, fatte  salve  le  prestazioni  oltre
l'orario  d'obbligo da rendersi in caso di calamita', non puo' essere
superiore al prodotto fra la media di 240 ore  per  dipendente  e  il
numero  dei  dipendenti  di  ruolo  appartenenti al Corpo medesimo in
servizio all'1 gennaio di ciascun anno.
   2. Il limite individuale massimo delle ore di lavoro straordinario
effettuabili nel corso dell'anno da parte del  personale  di  cui  al
precedente comma viene determinato in 200 ore.
   3.  Per  attivita'  che  richiedono  prestazioni straordinarie per
fronteggiare situazioni di servizio indilazionabili sono  autorizzati
i seguenti individuali massimi:
    350  ore  annue,  comprensive  del  limite di cui al comma 2, nei
confronti di un contingente di personale compreso  entro  il  25  per
cento  degli  appartenenti  al  Corpo permanente dei vigili del fuoco
come determinati ai sensi del comma 1;
    480 ore annue, comprensive del limite di  cui  al  comma  2,  nei
confronti  di  un  contingente  di personale compreso entro il 10 per
cento degli appartenenti al Corpo permanente  dei  vigili  del  fuoco
come determinati ai sensi del comma 1.
   4.  Il  personale  puo'  chiedere  il recupero delle ore di lavoro
straordinario  prestate  in  eccedenza  alle  140   ore   annue,   in
alternativa    alla    corresponsione   del   relativo   compenso   e
compatibilmente con le esigenze di servizio, nel  limite  di  60  ore
annue.
   5.  I  contingenti  di personale autorizzati all'effettuazione dei
limiti di lavoro  straordinario  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo  sono individuati nominativamente dal dirigente del Servizio
Antincendi.
   6. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal 1›  gennaio
1991.