IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di riordino dell'assistenza sociale e, in deroga a quanto determinato dall'art. 18, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, le indennita' relative alla responsabilita' del servizio di assistenza sociale sono disciplinate nei modi di cui ai successivi commi. 2. Al responsabile del servizio di assistenza sociale compete l'indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione nella stessa misura stabilita per gli altri componenti di diritto dell'ufficio medesimo, nonche' l'indennita' di coordinamento nelle stesse misure e condizioni previste per i coordinatori dei settori sanitario ed amministrativo. 3. Nel caso in cui il responsabile del servizio di assistenza sociale non sia iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, le indennita' sono corrisposte a carico della quota di fondo sociale assegnata alla U.S.L. scomputando dalle medesime quanto gia' percepito dal responsabile, ad analogo titolo, nell'ordinamento di appartenenza.