IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia  di
riordino  dell'assistenza  sociale  e, in deroga a quanto determinato
dall'art. 18, secondo comma, della L.R. 30 aprile  1990,  n.  61,  le
indennita'  relative  alla responsabilita' del servizio di assistenza
sociale sono disciplinate nei modi di cui ai successivi commi.
   2. Al responsabile del  servizio  di  assistenza  sociale  compete
l'indennita'  di partecipazione all'ufficio di direzione nella stessa
misura stabilita per gli altri  componenti  di  diritto  dell'ufficio
medesimo, nonche' l'indennita' di coordinamento nelle stesse misure e
condizioni  previste  per  i  coordinatori  dei  settori sanitario ed
amministrativo.
   3. Nel caso in cui il  responsabile  del  servizio  di  assistenza
sociale non sia iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale
del  servizio  sanitario  nazionale, le indennita' sono corrisposte a
carico della quota di fondo sociale assegnata alla U.S.L. scomputando
dalle medesime quanto gia' percepito  dal  responsabile,  ad  analogo
titolo, nell'ordinamento di appartenenza.