(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 34
                         del 17 luglio 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Il procedimento di programmazione
 
   1. Ai sensi degli  artt.  5  e  48  dello  statuto  regionale,  la
presente legge definisce il quadro della programmazione regionale, ed
in particolare:
     a) disciplina gli strumenti fondamentali e le modalita' generali
con cui la regione definisce i propri obiettivi di programma;
     b)  individua le procedure e gli strumenti con cui si perseguono
gli obiettivi di programma;
     c) garantisce  la  partecipazione  degli  enti  locali  e  delle
formazioni  sociali  al procedimento di programmazione ed assicura il
concorso delle  province  alla  determinazione  degli  obiettivi  del
programma regionale di sviluppo.
   2.  La  disciplina regionale del procedimento di programmazione e'
volta:
     a)  ad  assicurare  la  coerenza  delle  azioni  di  governo,  a
promuovere  il  coordinamento delle politiche settoriali e a favorire
il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi;
     b) a favorire il concorso degli  operatori  pubblici  e  privati
alla  realizzazione  degli  interventi  con  cui  si  perseguono  gli
obiettivi di programma;
     c) a promuovere la costruzione di un sistema di regole tra  enti
autonomi  che  operano  ordinariamente  in  regime  di interrelazioni
reciproche;
     d) ad assicurare la trasparenza delle decisioni  e  la  certezza
degli  obblighi e delle facolta' nei rapporti tra soggetti pubblici e
privati e a garantire i diritti dei singoli cittadini;
     e) a ordinare i processi decisionali e le attivita'  strumentali
del governo della Regione.
   3.  La  Regione  concorre come soggetto autonomo alla elaborazione
degli atti di programmazione nazionale e ne  persegue  gli  obiettivi
nell'ambito  delle  proprie  competenze.  A  tal fine essa coordina i
propri interventi con quelli degli  enti  locali,  nel  quadro  della
disciplina  della cooperazione tra autonomie locali e regione, di cui
all'art. 3, comma tre, della legge 8 giugno 1990, n. 142.