IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 31 ottobre 1985, n.  61
e' cosi' sostituito:
   "1.  Le attivita' inerenti all'istallazione ed all'esercizio degli
impianti di distribuzione di carburanti sono oggetto di concessione o
di autorizzazione secondo le disposizioni dei titoli primo e secondo.
   Qualora non diversamente disposto dai singoli statuti comunali, il
rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto
e' deliberato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 35 della legge
8 giugno 1990, n. 142".