IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 e' cosi' sostituito: "1. Le attivita' inerenti all'istallazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono oggetto di concessione o di autorizzazione secondo le disposizioni dei titoli primo e secondo. Qualora non diversamente disposto dai singoli statuti comunali, il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto e' deliberato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142".