la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione Emilia-Romagna  conforma  la  programmazione  e  gli
interventi  nei  settori  del  trasporto  delle persone e delle merci
all'obiettivo  della  sicurezza  degli  utenti;   incentiva   inoltre
l'utilizzo dei mezzi piu' sicuri e meno inquinanti.