la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  5  della  legge  provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 5.
 
   1.  Il  soprintendente  provinciale ai beni culturali autorizza la
denominazione  di  strade  e  piazze  pubbliche,  l'intitolazione  di
edifici pubblici e l'erezione in luogo pubblico o aperto al pubblico,
di  monumenti.  Contro i provvedimento del sopraintendente e' ammesso
ricorso alla Giunta provinciale entro il  termine  di  trenta  giorni
dalla data della loro notifica o comunicazione. La giunta provinciale
decide, sentita la consulta per l'etnografia e la toponomastica.
   2. Nessuna strada o piazza pubblica puo' essere intitolata al nome
di persone decedute da meno di dieci anni.
   3.  Nessun  monumento,  lapide  o  altro  ricordo  permanente,  ad
eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati  nelle  chiese  a
dignitari ecclesiastici o benefattori o dedicati ai caduti in guerra,
puo' essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone
decedute da meno di dieci anni.
   4. La Giunta provinciale puo' consentire deroghe alle disposizioni
di  cui  ai  commi  2  e 3, quando la intitolazione o la dedica viene
fatta a persone particolarmente benemerite per la collettivita'".