la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e' cosi' sostituito: "Art. 5. 1. Il soprintendente provinciale ai beni culturali autorizza la denominazione di strade e piazze pubbliche, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti. Contro i provvedimento del sopraintendente e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data della loro notifica o comunicazione. La giunta provinciale decide, sentita la consulta per l'etnografia e la toponomastica. 2. Nessuna strada o piazza pubblica puo' essere intitolata al nome di persone decedute da meno di dieci anni. 3. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori o dedicati ai caduti in guerra, puo' essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni. 4. La Giunta provinciale puo' consentire deroghe alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, quando la intitolazione o la dedica viene fatta a persone particolarmente benemerite per la collettivita'".