la seguente legge: Art. 1. 1. Ai fini del riassetto finanziario di imprese che gestiscono in zone non ad alta vocazione turistica impianti a fune in servizio pubblico, la Giunta provinciale puo' intervenire mediante la concessione di mutui agevolati al tasso minimo del cinque per cento - esclusi gli oneri accessori e le eventuali spese - e della durata massima di sei anni, compreso il periodo di preammortamento; l'ammontare del mutuo non puo' eccedere l'indebitamento complessivo del richiedente. 2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 la Provincia mette a disposizione di istituti di credito appositi fondi per la cui gestione si applica quanto disposto dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9. 3. I criteri applicativi, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.