la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai fini del riassetto finanziario di imprese che gestiscono in
zone non ad alta vocazione turistica  impianti  a  fune  in  servizio
pubblico,   la   Giunta  provinciale  puo'  intervenire  mediante  la
concessione di mutui agevolati al tasso minimo del cinque per cento -
esclusi gli oneri accessori e le eventuali spese  -  e  della  durata
massima   di  sei  anni,  compreso  il  periodo  di  preammortamento;
l'ammontare del mutuo non puo' eccedere  l'indebitamento  complessivo
del richiedente.
   2.  Per  la  concessione  delle  agevolazioni di cui al comma 1 la
Provincia mette a disposizione di istituti di credito appositi  fondi
per   la   cui  gestione  si  applica  quanto  disposto  dalla  legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 9.
   3. I  criteri  applicativi,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
presentazione  delle  domande  sono stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale da  pubblicarsi  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.