la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Stato giuridico e trattamento economico
 
   1. Al personale dipendente dell'Institut Valdotain de  l'Artisanat
typique,  istituito  con  legge  regionale  10 aprile 1985, n. 10, si
applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti  per
il personale regionale.
   2.  Il  personale  e' inquadrato nei ruoli dell'I.V.A.T. e dipende
direttamente dall'Institut Valdotain de l'Artisanat typique.
   3. La durata massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e'  di  8
ore.
   4.  La  dotazione organica e' quella prevista nell'allegato A alla
presente legge.
   5. Il personale di cui al comma  1  e'  iscritto,  con  decorrenza
dalla  data di inquadramento a ruolo, alla Cassa di Previdenza per le
pensioni a favore dei dipendenti  degli  Enti  locali,  nonche'  agli
altri  istituti  di Previdenza e di Assistenza previsti dalle leggi a
favore dei dipendenti degli enti pubblici locali.