la seguente legge: Art. 1. Stato giuridico e trattamento economico 1. Al personale dipendente dell'Institut Valdotain de l'Artisanat typique, istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale regionale. 2. Il personale e' inquadrato nei ruoli dell'I.V.A.T. e dipende direttamente dall'Institut Valdotain de l'Artisanat typique. 3. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e' di 8 ore. 4. La dotazione organica e' quella prevista nell'allegato A alla presente legge. 5. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto, con decorrenza dalla data di inquadramento a ruolo, alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali, nonche' agli altri istituti di Previdenza e di Assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti degli enti pubblici locali.