(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1992) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 art. 53 e 54, n. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405; Vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29; Vista la legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6; Vista la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale di data 9 novembre, 1990, n. 74; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3392 di data 23 marzo 1992; Decreta: 1. Di approvare il Regolamento di contabilita' delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento con le relative note come da allegato, parte integrante del presente decreto. Il presente Regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 10 aprile 1992 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1992 Registro n. 37, foglio n. 118 - CANU ------- REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PROVINCIA DI TRENTO Art. 1. Consiglio di circolo o di istituto 1. Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento didattico-amministrativo nelle materie e con le modalita' indicate all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (1). 2. Il consiglio di circolo o di istituto delibera inoltre: a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; b) l'eliminazione dagli inventari dei beni di proprieta' e la eventuale vendita o permuta degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare ai sensi dell'articolo 9; c) i limiti di somma complessivi per ogni capitolo di bilancio e per ogni singola operazione che il direttore didattico o il preside e' autorizzato a spendere direttamente ai sensi dell'articolo 31; d) la misura del fondo di anticipazione per spese minute al responsabile della segreteria del circolo o dell'istituto, nonche' del limite per ogni singola spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 32; e) i contenuti e la autorizzazione alla stipula dei contratti, convenzioni ed atti comunque vincolanti giuridicamente l'istituzione scolastica tra cui quelli relativi: 1) all'affidamento del servizio di cassa ad una azienda o ad un istituto di credito; 2) all'accettazione di lasciti e donazioni; f) i contenuti e la autorizzazione alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29. 3. Sono fatte salve le attribuzioni del collegio dei docenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (2). 4. Le deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto sono immediatamente esecutive, eccetto i casi previsti all'articolo 49.