(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1992)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 art. 53 e 54, n. 1;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,
n. 405;
   Vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;
   Vista la legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6;
   Vista  la  deliberazione  del  Consiglio scolastico provinciale di
data 9 novembre, 1990, n. 74;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,
n. 416;
   Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3392 di data 23
marzo 1992;
 
                              Decreta:
 
   1.  Di  approvare il Regolamento di contabilita' delle istituzioni
scolastiche in Provincia di Trento  con  le  relative  note  come  da
allegato, parte integrante del presente decreto.
   Il  presente Regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Trento, 10 aprile 1992
 
                              MALOSSINI
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1992
Registro n. 37, foglio n. 118 - CANU
                               -------
 
            REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLE ISTITUZIONI
                 SCOLASTICHE IN PROVINCIA DI TRENTO
                               Art. 1.
                 Consiglio di circolo o di istituto
 
   1. Il consiglio di circolo o  di  istituto  delibera  il  bilancio
preventivo,  le  eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone
in ordine all'impiego dei mezzi finanziari  per  quanto  concerne  il
funzionamento   didattico-amministrativo   nelle  materie  e  con  le
modalita' indicate all'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (1).
   2. Il consiglio di circolo o di istituto delibera inoltre:
     a)   la   radiazione   dei  crediti  riconosciuti  assolutamente
inesigibili;
     b) l'eliminazione dagli inventari dei beni di  proprieta'  e  la
eventuale vendita o permuta degli oggetti mobili divenuti inservibili
e che non occorre ulteriormente conservare ai sensi dell'articolo 9;
     c) i limiti di somma complessivi per ogni capitolo di bilancio e
per  ogni  singola operazione che il direttore didattico o il preside
e' autorizzato a spendere direttamente ai sensi dell'articolo 31;
     d) la misura del fondo di  anticipazione  per  spese  minute  al
responsabile  della  segreteria  del circolo o dell'istituto, nonche'
del limite per ogni singola spesa sostenuta  ai  sensi  dell'articolo
32;
     e)  i  contenuti e la autorizzazione alla stipula dei contratti,
convenzioni ed atti comunque vincolanti giuridicamente  l'istituzione
scolastica tra cui quelli relativi:
     1)  all'affidamento del servizio di cassa ad una azienda o ad un
istituto di credito;
     2) all'accettazione di lasciti e donazioni;
     f)   i   contenuti   e  la  autorizzazione  alla  stipula  delle
convenzioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 9  novembre
1990, n. 29.
   3.  Sono  fatte  salve le attribuzioni del collegio dei docenti di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1974, n. 416 (2).
   4.  Le  deliberazioni  del  consiglio di circolo o d'istituto sono
immediatamente esecutive, eccetto i casi previsti all'articolo 49.