IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma primo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni socio- assistenziali gia' esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esercitate: a) dalle (Unita' socio sanitarie locali) UU.SS.SS.LL. per le attivita' e le prestazioni relative al proprio territorio, ad esclusione di quelle indicate alla lettera b). Le UU.SS.SS.LL., tramite l'assemblea dell'Associazione dei comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44, verificano la disponibilita' dei comuni a gestire tali funzioni in forma associata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma sesto, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111; b) dai comuni capoluogo di provincia, per le attivita' e le prestazioni a rilievo provinciale gia' assicurate dalle province. 2. I comuni e le UU.SS.SS.LL. adottano tra loro apposite convenzioni per assicurare i servizi che non siano presenti sul proprio territorio.