IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma primo, della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 25 del decreto del Presidente
della   Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  le  funzioni  socio-
assistenziali gia' esercitate dalle province alla data di entrata  in
vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esercitate:
     a)  dalle  (Unita'  socio  sanitarie locali) UU.SS.SS.LL. per le
attivita'  e  le  prestazioni  relative  al  proprio  territorio,  ad
esclusione  di  quelle  indicate  alla  lettera  b). Le UU.SS.SS.LL.,
tramite l'assemblea dell'Associazione dei comuni di  cui  all'art.  2
della  legge  regionale  3  settembre  1991,  n.  44,  verificano  la
disponibilita' dei comuni a gestire tali funzioni in forma associata,
nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma sesto, del  decreto
legge  6  febbraio  1991,  n.  35, convertito con modificazioni dalla
legge 4 aprile 1991, n. 111;
     b) dai comuni capoluogo di provincia,  per  le  attivita'  e  le
prestazioni a rilievo provinciale gia' assicurate dalle province.
   2.   I  comuni  e  le  UU.SS.SS.LL.  adottano  tra  loro  apposite
convenzioni per assicurare i  servizi  che  non  siano  presenti  sul
proprio territorio.