IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990,
n. 55, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Ai  componenti  della  commissione  sono  dovuti  i compensi
stabiliti per i componenti del comitato  regionale  per  il  servizio
radiotelevisivo  dall'art.  9 della legge regionale 16 dicembre 1991,
n. 59. Ai componenti, aventi residenza in un comune diverso da quello
sede della commissione, spettano altresi' i rimborsi di cui  all'art.
7,  comma  7, primo periodo, della legge regionale 10 luglio 1991, n.
30".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 23 aprile 1992
 
                               BRIZIO