IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                        Finalita' della legge
 
   1.  La regione Valle d'Aosta, in relazione alla propria competenza
legislativa  sancita  dall'articolo  2,  lettera  p,  dello   Statuto
speciale,  disciplina  con la presente legge gli interventi diretti a
promuovere le produzioni artigianali  tipiche  e  tradizionali  della
regione, allo scopo di:
     a)  conservare  ed  incrementare  produzioni esercitate in forma
cooperativistica,  suscettibili  di  integrare  le  altre   attivita'
economiche, soprattutto nelle zone di alta e media montagna;
     b)   contribuire   alla   conservazione   delle  caratteristiche
culturali della  regione  valorizzando  lavorazioni  artigianali  che
rischiano di scomparire.