IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Finalita' della legge 1. La regione Valle d'Aosta, in relazione alla propria competenza legislativa sancita dall'articolo 2, lettera p, dello Statuto speciale, disciplina con la presente legge gli interventi diretti a promuovere le produzioni artigianali tipiche e tradizionali della regione, allo scopo di: a) conservare ed incrementare produzioni esercitate in forma cooperativistica, suscettibili di integrare le altre attivita' economiche, soprattutto nelle zone di alta e media montagna; b) contribuire alla conservazione delle caratteristiche culturali della regione valorizzando lavorazioni artigianali che rischiano di scomparire.