IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  funzione  di  controllo  sugli  atti  adottati entro il 30
dicembre 1991 dalle UU.SS.SS.LL. in ambito sanitario e dagli Istituti
di ricovero e cura  a  carattere  scientifico  viene  esercitata  dal
Comitato  regionale  operante  non oltre il 15 aprile 1992. Dopo tale
data gli atti, il cui iter  di  controllo  non  e'  ancora  ultimato,
vengono trasferiti alla Giunta Regionale.