IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La funzione di controllo sugli atti adottati entro il 30 dicembre 1991 dalle UU.SS.SS.LL. in ambito sanitario e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico viene esercitata dal Comitato regionale operante non oltre il 15 aprile 1992. Dopo tale data gli atti, il cui iter di controllo non e' ancora ultimato, vengono trasferiti alla Giunta Regionale.