la seguente legge: Art. 1. Servizio di telesoccorso e telecontrollo 1. La giunta provinciale e' autorizzata ad istituire un servizio di telesoccorso e telecontrollo, al fine di assistere le persone in particolare stato di bisogno nel loro domicilio, mediante l'attivazione di un sistema organico di presidi e di controlli, che prevede in particolare: a) l'allestimento e la gestione di uno o piu' centri operativi di telesoccorso e di telecontrollo funzionanti nell'intero arco della giornata; b) la cessione in comodato gratuito agli utenti del servizio, di un apparecchio idoneo a far pervenire al centro opertivo il segnale di allarme ed a far individuare il soggetto che invia l'allarme stesso. 2. La giunta provinciale fissa i criteri e le modalita' di gestione e di accesso al servizio di telesoccorso e di telecontrollo, dando la precedenza agli utenti in eta' avanzata o che per la gravita' dell'handicap sono fortemente dipendenti dall'aiuto di terzi. La relativa deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Il servizio puo' essere attivato direttamente dall'amministrazione provinciale o tramite enti, associazioni o imprese specializzate. 4. Spetta agli enti gestori dei servizi sociali che prestano servizio di assistenza domiciliare esercitare, per delega della Provincia, le seguenti funzioni: a) decidere sulle domande di accesso al servizio, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui al comma 2; b) segnalare ai competenti centri il nominativo degli utenti ammessi al servizio e vigilare sulla regolarita' della gestione e dell'uso del servizio stesso; c) riscuotere i contributi dovuti dagli utenti del servizio. 5. La Giunta provinciale e' autorizzata a fissare, a carico dell'utente del servizio di telesoccorso e telecontrollo, la corresponsione di un contributo mensile non superiore a lire centocinquantamila per l'uso del servizio, tenuto conto delle condizioni economiche degli utenti. Tale importo comprende anche il costo dell'allacciamento al servizio. 6. Gli oneri di allestimento e di gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo sono a carico della provincia, mentre quelli connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 sono a carico degli enti gestori dei servizi sociali di assistenza domiciliare, che vi fanno fronte con i fondi loro assegnati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e con i contributi versati dagli utenti.