la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Servizio di telesoccorso e telecontrollo
 
   1.  La  giunta provinciale e' autorizzata ad istituire un servizio
di telesoccorso e telecontrollo, al fine di assistere le  persone  in
particolare   stato   di   bisogno   nel   loro  domicilio,  mediante
l'attivazione di un sistema organico di presidi e di  controlli,  che
prevede in particolare:
     a)  l'allestimento  e la gestione di uno o piu' centri operativi
di telesoccorso e di telecontrollo funzionanti nell'intero arco della
giornata;
     b) la cessione in comodato gratuito agli utenti del servizio, di
un apparecchio idoneo a far pervenire al centro opertivo  il  segnale
di  allarme  ed  a  far  individuare  il soggetto che invia l'allarme
stesso.
   2. La giunta  provinciale  fissa  i  criteri  e  le  modalita'  di
gestione e di accesso al servizio di telesoccorso e di telecontrollo,
dando  la  precedenza  agli  utenti  in  eta'  avanzata  o che per la
gravita'  dell'handicap  sono  fortemente  dipendenti  dall'aiuto  di
terzi.   La  relativa  deliberazione  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   3.    Il    servizio    puo'    essere    attivato    direttamente
dall'amministrazione  provinciale  o  tramite  enti,  associazioni  o
imprese specializzate.
   4. Spetta agli enti  gestori  dei  servizi  sociali  che  prestano
servizio  di  assistenza  domiciliare  esercitare,  per  delega della
Provincia, le seguenti funzioni:
     a) decidere sulle domande di accesso al servizio,  nel  rispetto
dei criteri e delle modalita' di cui al comma 2;
     b)  segnalare  ai  competenti  centri il nominativo degli utenti
ammessi al servizio e vigilare sulla  regolarita'  della  gestione  e
dell'uso del servizio stesso;
     c) riscuotere i contributi dovuti dagli utenti del servizio.
   5.  La  Giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  fissare, a carico
dell'utente  del  servizio  di  telesoccorso  e   telecontrollo,   la
corresponsione   di  un  contributo  mensile  non  superiore  a  lire
centocinquantamila  per  l'uso  del  servizio,  tenuto  conto   delle
condizioni  economiche  degli utenti. Tale importo comprende anche il
costo dell'allacciamento al servizio.
   6. Gli oneri  di  allestimento  e  di  gestione  del  servizio  di
telesoccorso  e  telecontrollo  sono a carico della provincia, mentre
quelli connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 sono a
carico  degli  enti  gestori  dei  servizi  sociali   di   assistenza
domiciliare,  che  vi  fanno  fronte con i fondi loro assegnati dalla
Provincia ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, e con i contributi versati dagli utenti.