(Pubblicata nel 1› suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 31 del 30 luglio 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Concessione dei contributi
 
   1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere alle aziende  di
trasporto pubblico locale di persone, ammesse a fruire dei contributi
di  esercizio,  non  comprese  fra quelle previste dall'art. 2, primo
comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito in  legge
22  dicembre  1990,  n.  403,  anticipazioni regionali sui contributi
straordinari statali  a  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio  di
ciascun beneficiario accertati ai sensi del successivo art. 2 per gli
anni  1987,  1988,  1989, 1990, 1991 nei limiti della somma di cui al
successivo terzo comma.
   2. La giunta regionale e' autorizzata a concedere alle aziende  di
trasporto  pubblico locale di persone di cui all'art. 2, primo comma,
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.  310  convertito  in  legge  22
dicembre   1990,   n.  403  anticipazioni  regionali  sui  contributi
straordinari statali  a  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio  di
ciascun beneficiario accertati ai sensi del successivo art. 2 per gli
anni  1987,  1988,  1989, 1990, 1991 nei limiti della somma di cui al
successivo quarto comma.
   3. E' autorizzata, per i fini di cui al precedente primo comma, la
spesa di lire 43.500 milioni nell'esercizio 1992.
   4. E' autorizzata, per i fini di cui al precedente secondo  comma,
la spesa di L. 6.500 milioni nell'esercizio 1992.
   5.  L'entita'  dei contributi da concedere alle singole aziende e'
determinata, sulla base delle somme complessive di cui ai  precedenti
terzo  e  quarto  comma,  in  proporzione  all'entita' dei rispettivi
disavanzi ritenuti ammissibili, accertati  ai  sensi  del  successivo
art. 2 e comunque nei limiti del medesimo.
   6.  Le  anticipazioni  di  contributi straordinari a copertura del
disavanzo per l'anno 1990 delle aziende di cui al precedente  secondo
comma  sono  erogate  a condizione che sia stato adottato dall'ente o
dagli  enti  proprietari  dell'azienda  il   piano   di   risanamento
economico-finanziario  di  cui  all'art. 2, sesto comma, del decreto-
legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito in legge 22  dicembre  1990,
n.  403,  nonche'  la  deliberazione esecutiva di assunzione di mutuo
previsto dall'art. 2 del medesimo decreto-legge.
   7. Qualora  lo  Stato  e/o  gli  enti  proprietari  delle  aziende
interessate   intervengano   con  proprie  risorse  a  copertura  dei
disavanzi di cui ai precedenti  primo  e  secondo  comma,  in  misura
eccedente  l'80%  dei  disavanzi  medesimi  accertati  ai  sensi  del
successivo art. 2, le quote eccedenti tale misura  dei  finanziamenti
statali   sono  introitate  dalla  regione  fino  a  concorrenza  dei
contributi straordinari erogati ai sensi della presente legge.