(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31
                         del 30 luglio 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
       IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO
                  PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'art.  2  della  legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34
"Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari"
e successive modificazioni e' aggiunto il seguente art. 2-bis:
 
                            "Art. 2- bis.
 
   1.  Con  decorrenza  dal  1›  gennaio  1992,  in  relazione   alle
caratteristiche  peculiari  del  gruppo  misto  e  alla necessita' di
garantire a ciascun componente, in  attuazione  dell'art.  19,  terzo
comma,  del  regolamento  interno  del  consiglio  regionale, il piu'
efficace assolvimento del mandato consiliare, l'ufficio di presidenza
dispone l'assegnazione di contributi al gruppo  stesso  tenuto  conto
delle diverse formazioni politiche che lo compongono.
   2. L'assegnazione dei contributi di cui al primo comma puo' essere
disposta  anche in deroga ai criteri stabiliti dalla tabella allegata
alla presente legge, nel limite degli importi dei contributi previsti
dalla tabella stessa per i gruppi di maggior consistenza numerica".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 25 luglio 1992
 
                             GIOVENZANA
 
  Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 1992.
   Il   termine   di   30  giorni  previsto  dalla  costituzione  per
l'apposizione del visto e' scaduto il 19 luglio 1992.