(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 30 luglio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e successive modificazioni e' aggiunto il seguente art. 2-bis: "Art. 2- bis. 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1992, in relazione alle caratteristiche peculiari del gruppo misto e alla necessita' di garantire a ciascun componente, in attuazione dell'art. 19, terzo comma, del regolamento interno del consiglio regionale, il piu' efficace assolvimento del mandato consiliare, l'ufficio di presidenza dispone l'assegnazione di contributi al gruppo stesso tenuto conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono. 2. L'assegnazione dei contributi di cui al primo comma puo' essere disposta anche in deroga ai criteri stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge, nel limite degli importi dei contributi previsti dalla tabella stessa per i gruppi di maggior consistenza numerica". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 25 luglio 1992 GIOVENZANA Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 1992. Il termine di 30 giorni previsto dalla costituzione per l'apposizione del visto e' scaduto il 19 luglio 1992.