Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 4719 del 1›
giugno 1984 relativa al regolamento concernente il contratto tipo per
la disciplina del  rapporto  di  lavoro  delle  scuole  dell'infanzia
equiparate;
   Visto   il  proprio  precedente  decreto  del  4  giugno  1984  n.
11-6/Leg., con il quale e' stato emanato il sopracitto regolamento;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  9456  del  13
luglio  1992,  con  la  quale  e'  stato  sostituito integralmente il
suddetto regolamento emanato con il decreto sopracitato n. 11-6/Leg.;
   Visto l'art. 53 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
 
                              Decreta:
 
   1. Di approvare il nuovo Regolamento, secondo il testo allegato al
presente  atto,  che  ne  forma  parte  integrante   e   sostanziale,
contenente:
     a)  le  norme  concernenti  il nuovo contratto-tipo regolante il
rapporto  di  lavoro  del  personale   delle   scuole   dell'infanzia
equiparate;
     b)  le  norme  concernenti l'assunzione del personale insegnante
presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino  a  prestare
servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose.
   2.  Di  dare  atto che detto regolamento sostituisce integralmente
quello precedente, approvato con Decreto del Presidente della  Giunta
provinciale 4 giugno 1984 n. 11-6/Leg. e successive modificazioni, ad
eccezione delle disposizioni ivi contenute riguardanti il trattamento
di fine rapporto del personale.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992
Registro n. 44, foglio n. 40
 
              REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONTRATTO TIPO
                               Art. 1.
       Assunzione - Periodo di prova del personale insegnante
 
   1. Il personale insegnante delle scuole  dell'infanzia  equiparate
che  sia  inpossesso  dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in
materia di rapporto di impiego privato e  altresi'  in  possesso  del
titolo  di  studio  di  cui  all'art.  7  del Testo Unico delle leggi
provinciali  concernenti  l'ordinamento  della  scuola  dell'infanzia
della   Provincia   Autonoma   di   Trento,  viene  assunto  a  tempo
indeterminato con un periodo di prova di 6 mesi.
   2. I periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo  non  sono
utili  ai  fini  del  compimento  del periodo di prova, fatti salvi i
periodi di ferie che sono considerati utili.
   3.   Trascorso   il  periodo  di  prova  l'assunzione  si  intende
confermata,  salvo  che  non  sia  intervenuto  un  provvedimento  di
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro per esito negativo della prova
stessa.
   4. L'esito negativo della prova viene dichiarato  e  motivato  nel
corso  dei sei mesi di effettivo servizio ma non prima di cinque mesi
di effettivo servizio, sentito il Comitato di gestione.
   5. In caso di esito sfavorevole della prova il rapporto di  lavoro
viene risolto senza preavviso ne' indennita' sostitutiva dal gestore;
oppure   questi,   ai   fini   di  acquisire  ulteriori  elementi  di
valutazione,  potra'  riassumere  in  via   prioritaria   la   stessa
insegnante  a  tempo indeterminato con un successivo periodo di prova
di altri sei mesi.
   6. Salvo  il  disposto  di  cui  al  comma  precedente  in  ordine
all'esito  negativo del periodo di prova, durante il periodo medesimo
il rapporto di lavoro  potra'  essere  risolto  senza  preavviso  ne'
indennita'  sostitutiva:  in  ogni  momento  dall'insegnante  e,  ove
ricorrano i casi di cui ai successivi articoli 18 e 19, dal gestore.
   7. Per il personale insegnante che abbia gia' sostenuto e superato
un periodo di prova presso una scuola dell'infanzia della  provincia,
prima  dell'anno scolastico 1977-1978 o presso una scuola equiparata,
il periodo di prova si intende superato.
   8. Nel caso in cui  l'insegnante  assunto  a  tempo  indeterminato
venga  licenziato  per  cessazione  definitiva  dell'attivita'  della
scuola o per riduzione di sezione  ed  a  causa  di  cio'  non  possa
terminare  il  periodo  di  prova,  questi avra' diritto a terminarlo
presso la scuola equiparata nella quale verra' nuovamente assunto.
   9. Salvo il disposto di  cui  al  comma  precedente  il  personale
insegnante assunto a tempo indeterminato non puo' proporre domanda di
assunzione  in  altra  scuola  equiparata  prima  di aver superato il
periodo di prova.
   10. Quando l'assunzione e' effettuata a tempo determinato, per  il
periodo  necessario,  secondo  le modalita' previste dall'art. 30 del
T.U. gia' citato, ricorrono le condizioni previste dall'art. 1  della
legge  18  aprile  1962  n.  230.  In  tale caso il dipendente non e'
soggetto a periodo di prova.