Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4719 del 1 giugno 1984 relativa al regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro delle scuole dell'infanzia equiparate; Visto il proprio precedente decreto del 4 giugno 1984 n. 11-6/Leg., con il quale e' stato emanato il sopracitto regolamento; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9456 del 13 luglio 1992, con la quale e' stato sostituito integralmente il suddetto regolamento emanato con il decreto sopracitato n. 11-6/Leg.; Visto l'art. 53 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; Decreta: 1. Di approvare il nuovo Regolamento, secondo il testo allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente: a) le norme concernenti il nuovo contratto-tipo regolante il rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate; b) le norme concernenti l'assunzione del personale insegnante presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose. 2. Di dare atto che detto regolamento sostituisce integralmente quello precedente, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 giugno 1984 n. 11-6/Leg. e successive modificazioni, ad eccezione delle disposizioni ivi contenute riguardanti il trattamento di fine rapporto del personale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992 Registro n. 44, foglio n. 40 REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONTRATTO TIPO Art. 1. Assunzione - Periodo di prova del personale insegnante 1. Il personale insegnante delle scuole dell'infanzia equiparate che sia inpossesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di rapporto di impiego privato e altresi' in possesso del titolo di studio di cui all'art. 7 del Testo Unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, viene assunto a tempo indeterminato con un periodo di prova di 6 mesi. 2. I periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova, fatti salvi i periodi di ferie che sono considerati utili. 3. Trascorso il periodo di prova l'assunzione si intende confermata, salvo che non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per esito negativo della prova stessa. 4. L'esito negativo della prova viene dichiarato e motivato nel corso dei sei mesi di effettivo servizio ma non prima di cinque mesi di effettivo servizio, sentito il Comitato di gestione. 5. In caso di esito sfavorevole della prova il rapporto di lavoro viene risolto senza preavviso ne' indennita' sostitutiva dal gestore; oppure questi, ai fini di acquisire ulteriori elementi di valutazione, potra' riassumere in via prioritaria la stessa insegnante a tempo indeterminato con un successivo periodo di prova di altri sei mesi. 6. Salvo il disposto di cui al comma precedente in ordine all'esito negativo del periodo di prova, durante il periodo medesimo il rapporto di lavoro potra' essere risolto senza preavviso ne' indennita' sostitutiva: in ogni momento dall'insegnante e, ove ricorrano i casi di cui ai successivi articoli 18 e 19, dal gestore. 7. Per il personale insegnante che abbia gia' sostenuto e superato un periodo di prova presso una scuola dell'infanzia della provincia, prima dell'anno scolastico 1977-1978 o presso una scuola equiparata, il periodo di prova si intende superato. 8. Nel caso in cui l'insegnante assunto a tempo indeterminato venga licenziato per cessazione definitiva dell'attivita' della scuola o per riduzione di sezione ed a causa di cio' non possa terminare il periodo di prova, questi avra' diritto a terminarlo presso la scuola equiparata nella quale verra' nuovamente assunto. 9. Salvo il disposto di cui al comma precedente il personale insegnante assunto a tempo indeterminato non puo' proporre domanda di assunzione in altra scuola equiparata prima di aver superato il periodo di prova. 10. Quando l'assunzione e' effettuata a tempo determinato, per il periodo necessario, secondo le modalita' previste dall'art. 30 del T.U. gia' citato, ricorrono le condizioni previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230. In tale caso il dipendente non e' soggetto a periodo di prova.