IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2  della  legge  regionale  n.  52  del  5  maggio 1990 e'
sostituito dal seguente:
   1. I confini della riserva naturale "Tarsia" comprendono il bacino
artificiale di Tarsia e i terreni delle rive.
  2. E' prevista una fascia di rispetto a protezione  integrale  come
da  planimetria  (Allegato  A)  ed  un'ulteriore fascia di rispetto a
quest'ultima a protezione  parziale  per  una  profondita'  di  1.500
metri, con divieto di caccia.