IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 e' sostituito dal seguente: 1. I confini della riserva naturale "Tarsia" comprendono il bacino artificiale di Tarsia e i terreni delle rive. 2. E' prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come da planimetria (Allegato A) ed un'ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondita' di 1.500 metri, con divieto di caccia.