la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 51 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e' cosi' sostituito: "Art. 51. - Pubblicazione ed esecutivita' degli atti delle Unita' sanitarie locali. - 1. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Unita' sanitarie locali previsto dall'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e' interrotto qualora l'Assessore competete in materia di sanita' richieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio. 2. La soppressione dei termini per l'esercizio del controllo prevista dall'art. 25, comma 6, si applica anche agli atti delle Unita' sanitarie locali. 3. Ogni Unita' sanitaria locale istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un albo per la pubblicazione degli atti. L'albo e' collocato nella sede dell'Unita' sanitaria locale, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici. 4. Gli atti adottati dagli organi di amministrazione delle Unita' sanitarie locali sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione. 5. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non puo' essere data esecuzione".