la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art. 51 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e' cosi'
sostituito:
   "Art. 51. - Pubblicazione ed esecutivita' degli atti delle  Unita'
sanitarie  locali. - 1. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio
del controllo sugli  atti  delle  Unita'  sanitarie  locali  previsto
dall'art.  4,  comma  8,  della  legge  30  dicembre  1991, n. 412 e'
interrotto  qualora  l'Assessore  competete  in  materia  di  sanita'
richieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio.
   2.  La  soppressione  dei  termini  per  l'esercizio del controllo
prevista dall'art. 25, comma 6, si  applica  anche  agli  atti  delle
Unita' sanitarie locali.
   3.  Ogni Unita' sanitaria locale istituisce, entro sessanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  albo  per   la
pubblicazione  degli atti. L'albo e' collocato nella sede dell'Unita'
sanitaria  locale,  in  luogo  di  transito  o  comunque  agevolmente
accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.
   4.  Gli atti adottati dagli organi di amministrazione delle Unita'
sanitarie locali  sono  pubblicati  mediante  affissione,  anche  per
estratto,   all'Albo  per  quindici  giorni  consecutivi.  Tali  atti
diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.
   5. Gli atti soggetti a  controllo  preventivo  della  Regione,  ai
sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono
pubblicati  in  forma  integrale  contestualmente  al  loro  invio al
controllo. Nelle more del  controllo  regionale,  ad  essi  non  puo'
essere data esecuzione".