IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attesa dell'entrata in vigore del Piano regionale per le attivita' estrattive, le autorizzazioni di competenza della Direzione regionale dell'ambiente inerenti l'esercizio di dette attivita', vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono efficacia fino al 30 giugno 1994, indipendentemente dai limiti temporali di validita' contenuti nei relativi provvedimenti, fermi restando i limiti quantitativi e di superficie, nonche' le eventuali prescrizioni, contenute negli atti medesimi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per le quali sia stata presentata, entro il termine di rispettiva scadenza, senza essere stata evasa, formale istanza di proroga. 3. La continuazione dell'attivita' estrattiva dopo il termine previsto dal comma 1 e' comunque soggetta a nuova autorizzazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, dai competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. 5. E' fatta comunque salva, in relazione alle autorizzazioni di cui al presente articolo, l'assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonche' l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al titolo IV della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della presente legge. 6. E' fatta salva, altresi', l'applicazione della disciplina di cui all'art. 31 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19.