IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. In attesa dell'entrata in vigore del  Piano  regionale  per  le
attivita' estrattive, le autorizzazioni di competenza della Direzione
regionale  dell'ambiente  inerenti  l'esercizio  di  dette attivita',
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
mantengono  efficacia  fino  al 30 giugno 1994, indipendentemente dai
limiti temporali di validita' contenuti nei  relativi  provvedimenti,
fermi  restando  i  limiti  quantitativi  e di superficie, nonche' le
eventuali prescrizioni, contenute negli atti medesimi.
   2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  anche  alle
autorizzazioni  scadute alla data di entrata in vigore della presente
legge, ma per le quali sia stata  presentata,  entro  il  termine  di
rispettiva  scadenza,  senza  essere  stata evasa, formale istanza di
proroga.
   3. La continuazione  dell'attivita'  estrattiva  dopo  il  termine
previsto dal comma 1 e' comunque soggetta a nuova autorizzazione.
   4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano anche alle
autorizzazioni rilasciate, anteriormente all'entrata in vigore  della
legge  regionale  18  agosto  1986, n. 35, dai competenti Ispettorati
ripartimentali delle foreste ai sensi dell'art. 7 del  regio  decreto
30 dicembre 1923, n. 3267.
   5.  E'  fatta  comunque salva, in relazione alle autorizzazioni di
cui al presente articolo, l'assunzione di provvedimenti  di  diffida,
sospensione    o   revoca,   nonche'   l'applicazione   del   sistema
sanzionatorio di cui al titolo IV della  legge  regionale  18  agosto
1986,  n.  35,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  5 della
presente legge.
   6. E' fatta salva, altresi', l'applicazione  della  disciplina  di
cui all'art. 31 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19.