IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n.  20,  come  da
ultimo  modificato  ed  integrato dall'art. 1 della legge regionale 8
aprile 1978, n. 22, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 3.
 
   1.  Il  Consiglio  regionale  e'  eletto  per  cinque   anni.   Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
   2.  I comizi elettorali sono convocati dal presidente della Giunta
regionale, con decreto da pubblicare nel Bollettino  ufficiale  della
Regione  non  oltre  il quarantacinquesimo giorno antecedente la data
stabilita per la votazione, per un  giorno  compreso  tra  la  quarta
domenica  precedente  e  la seconda domenica successiva al compimento
del quinquennio di cui al comma 1.
   3. Con il decreto di cui al comma 2  il  presidente  della  Giunta
regionale  provvede  alla  distribuzione  dei  seggi  fra  le singole
circoscrizioni elettorali in cui e' ripartito il territorio regionale
e fissa la data della prima  riunione  del  Consiglio  regionale,  da
tenere  non  oltre  il  ventesimo  giorno  dalla  proclamazione degli
eletti.
   4. Il giorno stesso della pubblicazione  del  decreto  di  cui  al
comma  2,  l'Assessore  regionale  per le autonomie locali ne cura la
comunicazione al Commissario del Governo, al Presidente  della  Corte
d'appello  di  Trieste,  ai  presidenti  dei  Tribunali  di  Trieste,
Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone, ai  Prefetti,  ai  Sindaci  dei
comuni  della  regione  ed  ai  Presidenti  delle commissioni e delle
sottocommissioni elettorali circondariali della regione.
   5.  I  sindaci  dei  comuni  della  regione  danno  notizia   alla
popolazione  del  decreto di convocazione dei comizi, di ripartizione
dei seggi e di fissazione della data della prima riunione  del  nuovo
Consiglio  regionale,  con apposito manifesto che deve essere affisso
all'albo pretorio e nei luoghi consueti  entro  cinque  giorni  dalla
data di pubblicazione del decreto stesso.
   6.  Il  manifesto  di  cui  al  comma  5  e' predisposto e fornito
dall'Assessore regionale per le autonomie locali".