IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. 1. Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. 2. I comizi elettorali sono convocati dal presidente della Giunta regionale, con decreto da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di cui al comma 1. 3. Con il decreto di cui al comma 2 il presidente della Giunta regionale provvede alla distribuzione dei seggi fra le singole circoscrizioni elettorali in cui e' ripartito il territorio regionale e fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenere non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti. 4. Il giorno stesso della pubblicazione del decreto di cui al comma 2, l'Assessore regionale per le autonomie locali ne cura la comunicazione al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'appello di Trieste, ai presidenti dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone, ai Prefetti, ai Sindaci dei comuni della regione ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione. 5. I sindaci dei comuni della regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi, di ripartizione dei seggi e di fissazione della data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, con apposito manifesto che deve essere affisso all'albo pretorio e nei luoghi consueti entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. 6. Il manifesto di cui al comma 5 e' predisposto e fornito dall'Assessore regionale per le autonomie locali".