(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. La Regione assicura l'attivita' di indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo necessaria per l'efficace e tempestiva realizzazione degli interventi, rientranti nelle competenze regionali, di attuazione dei piani predisposti ed approvati rispettivamente secondo le competenze e le procedure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 2 maggio 1990, n. 102 "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", nonche' per quanto attiene agli articoli 4 e 7 della legge stessa. Garantisce la necessaria collaborazione con l'Autorita' di Bacino del Po e con il Ministero dell'ambiente, per tutti gli adempimenti previsti dalla medesima legge 102/1990. 2. La Regione, sentiti gli enti locali interessati, formula proposte per l'aggiornamento dei piani con le procedure definite ai sensi dell'art. 2 della legge 102/1990 e nei termini di cui al successivo art. 9. 3. In relazione alle rispettive competenze, a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e salvo quanto stabilito nel successivo art. 2, e' affidata agli enti locali l'attuazione degli interventi previsti nei piani, nonche' quelli definiti dagli accordi di programma, di cui al successivo comma. 4. Ai sensi dell'art. 27 della legge 142/1990, sara' promossa la conclusione di uno o piu' accordi di programma al fine di definire ogni misura ritenuta opportuna per il migliore coordinamento ed esecuzione delle attivita' di competenza di ciascun ente ed, in particolare, di stabilire le forme di collaborazione dei servizi della Regione e degli enti locali responsabili degli adempimenti previsti dai piani.