(Pubblicata nel 1› suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         SI INTENDE APPOSTO
                  PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   1.  La  Regione  assicura l'attivita' di indirizzo, coordinamento,
valutazione  e  controllo  necessaria  per  l'efficace  e  tempestiva
realizzazione   degli   interventi,   rientranti   nelle   competenze
regionali,  di  attuazione  dei  piani   predisposti   ed   approvati
rispettivamente  secondo  le competenze e le procedure previste dagli
articoli 3 e 5 della legge 2 maggio 1990, n. 102 "Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti  zone
delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di
Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di
luglio e agosto 1987", nonche' per quanto attiene agli articoli 4 e 7
della  legge  stessa.  Garantisce  la  necessaria  collaborazione con
l'Autorita' di Bacino del Po e con il  Ministero  dell'ambiente,  per
tutti gli adempimenti previsti dalla medesima legge 102/1990.
   2.  La  Regione,  sentiti  gli  enti  locali  interessati, formula
proposte per l'aggiornamento dei piani con le procedure  definite  ai
sensi  dell'art.  2  della  legge  102/1990  e  nei termini di cui al
successivo art. 9.
   3. In relazione alle rispettive competenze, a norma della legge  8
giugno  1990,  n.  142  "Ordinamento  delle autonomie locali" e salvo
quanto stabilito nel successivo art. 2, e' affidata agli enti  locali
l'attuazione  degli  interventi  previsti  nei  piani, nonche' quelli
definiti dagli accordi di programma, di cui al successivo comma.
   4. Ai sensi dell'art. 27 della legge 142/1990, sara'  promossa  la
conclusione  di  uno  o piu' accordi di programma al fine di definire
ogni misura ritenuta  opportuna  per  il  migliore  coordinamento  ed
esecuzione  delle  attivita'  di  competenza  di  ciascun ente ed, in
particolare, di stabilire le  forme  di  collaborazione  dei  servizi
della  Regione  e  degli  enti  locali responsabili degli adempimenti
previsti dai piani.