IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  La  Regione  autonoma della Sardegna promuove l'istituzione di
servizi socio-assistenziali a favore delle persone  affette  da  dis-
turbi  psichici  residenti nel territorio regionale in armonia con la
legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
   2. In attuazione dell'art. 16 della  legge  regionale  25  gennaio
1988,  n. 4, la presente legge detta norme per il coordinamento tra i
servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, nel  quadro  delle
competenze  che  la  medesima  legge assegna ai comuni ed alle Unita'
sanitarie locali e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30
della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 e al D.P.C.M. 8 agosto 1985.
   3. Ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della  legge  regionale  25
gennaio  1988,  n.  4,  le funzioni socioassistenziali previste dalla
presente  legge  sono  attribuite  ai  comuni  singoli,  ai  consorzi
volontari ed alle associazioni di comuni.
   4.  Le  disposizioni  di  cui  al Titolo I della presente legge si
applicano anche ai soggetti affetti da ritardo mentale residenti  nel
territorio regionale.