IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione autonoma della Sardegna promuove l'istituzione di servizi socio-assistenziali a favore delle persone affette da dis- turbi psichici residenti nel territorio regionale in armonia con la legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4. 2. In attuazione dell'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, la presente legge detta norme per il coordinamento tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, nel quadro delle competenze che la medesima legge assegna ai comuni ed alle Unita' sanitarie locali e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 e al D.P.C.M. 8 agosto 1985. 3. Ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le funzioni socioassistenziali previste dalla presente legge sono attribuite ai comuni singoli, ai consorzi volontari ed alle associazioni di comuni. 4. Le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge si applicano anche ai soggetti affetti da ritardo mentale residenti nel territorio regionale.