(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 1992) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 1 agosto 1980, n. 29, e modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9, e' abrogato. 2. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 46/1978, sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale n. 29/1980, e' abrogato.