(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 65
                         del 27 luglio 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.    La   Regione,   nell'ambito   delle   competenze   stabilite
dall'articolo 117 della Costituzione  e  dei  settori  di  intervento
indicati  dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, promuove, nelle piccole  e  medie  imprese  e  nelle  aziende
artigiane,  lo  sviluppo  di  sistemi  di  qualita' e l'attuazione di
interventi di riorganizzazione.
   2. La promozione dei sistemi di qualita' aziendale del processo  e
del  prodotto  avviene  attraverso  lo sviluppo di risorse tecniche e
professionali,  l'elaborazione   di   metodi   organizzativi   e   la
predisposizione di manuali.
   3.  Il  sistema  di  qualita'  azienale  e' predisposto, attuato e
certificato, in coerenza con le indicazioni delle normative nazionali
e comunitarie  in  materia  di  qualita'  e  di  affidabilita'  delle
produzioni   di  certificazione  dei  prodotti  e  di  sicurezza  dei
consumatori.