(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 65 del 27 luglio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dei settori di intervento indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove, nelle piccole e medie imprese e nelle aziende artigiane, lo sviluppo di sistemi di qualita' e l'attuazione di interventi di riorganizzazione. 2. La promozione dei sistemi di qualita' aziendale del processo e del prodotto avviene attraverso lo sviluppo di risorse tecniche e professionali, l'elaborazione di metodi organizzativi e la predisposizione di manuali. 3. Il sistema di qualita' azienale e' predisposto, attuato e certificato, in coerenza con le indicazioni delle normative nazionali e comunitarie in materia di qualita' e di affidabilita' delle produzioni di certificazione dei prodotti e di sicurezza dei consumatori.