IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 e' sostituito dal seguente: "Il ricercatore deve corrispondere alla regione il diritto proporzionale annuo di L. 7.800 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di permesso. L'importo annuo dell'anzidetto diritto proporzionale annuo non puo' essere inferiore a lire 60.000. Il diritto proporzionale annuo e' adeguato ogni triennio con provvedimento della giunta regionale tenuto conto degli indici relativi all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati resi noti all'ISTAT". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 17 luglio 1992 GIAMPAOLI