IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione stabilisce le tipologie dei titoli di viaggio e le tariffe del trasporto pubblico regionale e locale con l'obiettivo di favorire l'integrazione tariffaria tra i servizi urbani e quelli extraurbani, nonche' l'impiego generalizzato di sistemi meccanizzati per l'emissione e l'obliterazione dei titoli di viaggio. 2. La Regione promuove intese con il ministero dei trasporti e l'ente ferrovie dello Stato finalizzate alla istituzione di titoli di viaggio che consentono all'utenza di fruire in modo integrato di tutti i servizi di trasporto di persone disponibili nel territorio regionale.