IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione stabilisce le tipologie dei titoli di viaggio  e  le
tariffe  del trasporto pubblico regionale e locale con l'obiettivo di
favorire l'integrazione tariffaria tra  i  servizi  urbani  e  quelli
extraurbani,  nonche' l'impiego generalizzato di sistemi meccanizzati
per l'emissione e l'obliterazione dei titoli di viaggio.
   2. La Regione promuove intese con il  ministero  dei  trasporti  e
l'ente ferrovie dello Stato finalizzate alla istituzione di titoli di
viaggio  che  consentono  all'utenza  di  fruire in modo integrato di
tutti i servizi di trasporto di persone  disponibili  nel  territorio
regionale.