(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 68- bis
                         del 6 agosto 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina l'articolazione delle funzioni
amministrative in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del
territorio tra Regione,  province  e  comuni,  determinando  anche  i
relativi obiettivi e strumenti.
   2.  In  particolare,  nell'ambito  delle  funzioni  amministrative
regionali previste dalla vigente normativa statale, la presente legge
definisce:
     a)  l'attribuzione  alle  province  delle  funzioni  in  materia
urbanistica   in   conformita'   alle   disposizioni   del   comma  5
dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
     b)  l'attribuzione  ai  comuni  delle  funzioni  in  materia  di
approvazione   dei   piani   attuativi  degli  strumenti  urbanistici
generali;
     c) la delega ai comuni e alle province delle  funzioni  relative
alla  protezione delle bellezze naturali, di cui alla legge 29 giugno
1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431.