IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 52 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43, e' cosi' sostituito: "Art. 52. Interventi per la realizzazione di strutture residenziali e a favore degli anziani 1. La regione, per il triennio 1988/1990, concorre alla realizzazione, adeguamento, ammodernamento e' completamento delle seguenti strutture immobiliari per anziani: a) case protette; b) comunita' alloggio; c) case di riposo; d) strutture per servizi semiresidenziali".