IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'articolo  52  della  legge  regionale 5 novembre 1988, n. 43, e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 52.
      Interventi per la realizzazione di strutture residenziali
                      e a favore degli anziani
 
   1.  La  regione,  per  il  triennio   1988/1990,   concorre   alla
realizzazione,  adeguamento,  ammodernamento  e'  completamento delle
seguenti strutture immobiliari per anziani:
     a) case protette;
     b) comunita' alloggio;
     c) case di riposo;
     d) strutture per servizi semiresidenziali".