IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per l'anno 1992, in quanto non sono costituiti ed attivati gli
organi e le procedure di cui agli articoli 10, 14 e  16  della  legge
regionale 6 luglio 1978, n. 35 e 12, 20 e 21 della legge regionale 30
ottobre  1977,  n.  47,  per  l'approvazione dei programmi annuali di
attivita' dei Centri di  Servizi  Culturali  regionali  si  prescinde
dalla  loro  adozione  da  parte  dei relativi Consigli di gestione e
dalla inclusione in  una  programmazione  regionale  ad  opera  della
Consulta Regionale per la Cultura.
   2.  Limitatamente  a  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge e' autorizzata la procedura straordinaria indicata nel
successivo articolo 2.