IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'anno 1992, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli articoli 10, 14 e 16 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35 e 12, 20 e 21 della legge regionale 30 ottobre 1977, n. 47, per l'approvazione dei programmi annuali di attivita' dei Centri di Servizi Culturali regionali si prescinde dalla loro adozione da parte dei relativi Consigli di gestione e dalla inclusione in una programmazione regionale ad opera della Consulta Regionale per la Cultura. 2. Limitatamente a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' autorizzata la procedura straordinaria indicata nel successivo articolo 2.