IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alla  legge  regionale  3  aprile  1990,  n.  32 sono apportate le
seguenti modifiche:
   L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
   La regione Abruzzo, con la presente legge, istituisce, a far  data
dalla  sua  pubblicazione,  le  Fitofarmacie,  intese  quali esercizi
commerciali deputati alla vendita dei presidi sanitari allo scopo  di
razionalizzare  l'impiego  dei  Fitofarmaci sulle colture agrarie, di
tutelare   l'ambiente   e   di   preservare   gli   alimenti    dalla
contaminazione.
   L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
   La  titolarita' delle Fitofarmacie e l'autorizzazione al commercio
ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
agosto 1968, n. 1255, e' affidata a:
    laureati   in   Scienze   Agrarie,   Scienze  Forestali,  Scienze
Biologiche,  Farmacia,  Chimica  e  Tecnologia  Farmaceutica,  Periti
Agrari,  Periti  Chimici  ed  Agrotecnici,  in possesso dei requisiti
previsti dagli artt. 9, 10,  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
   Tutte  le  imprese  commerciali gia' titolari di autorizzazione al
commercio ed alla vendita di presidi sanitari ai  sensi  dell'art.  9
del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255,
continuano ad esercitare tale attivita' fino alla naturale cessazione
o alla rinuncia.
   In ogni caso e' autorizzato alla vendita al  pubblico  all'interno
delle  Fitofarmacie  il  personale  in  possesso  del  certificato di
abilitazione di cui all'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
   L'art. 3 viene soppresso.
   All'art. 4 vengono introdotti i seguenti due commi:
   Al Servizio Osservatorio per le malattie delle Piante dell'Abruzzo
e'  demandato  il  compito  di  osservare  ed elaborare dati ottenuti
tramite i tecnici delegati speciali  per  le  malattie  delle  piante
previsti  dalla  legge  18  giugno  1931,  n.  987, l'uso dei presidi
sanitari, nonche' la loro corretta destinazione sulle singole colture
agrarie.
   Nell'adempimento di tali compiti il Servizio Osservatorio  per  le
Malattie   delle  Piante  ha  facolta'  di  prelevare  nelle  aziende
interessate ai trattamenti antiparassitari, campioni di vegetazione o
di prodotti vegetali da inviare ai Servizi delle ULSS  della  Regione
preposti  alle  analisi, al fine di accertare il corretto impiego dei
presidi sanitari, secondo le  prescrizioni  ed  i  dosaggi  suggeriti
dalle rispettive case produttrici.