IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: L'art. 1 e' sostituito dal seguente: La regione Abruzzo, con la presente legge, istituisce, a far data dalla sua pubblicazione, le Fitofarmacie, intese quali esercizi commerciali deputati alla vendita dei presidi sanitari allo scopo di razionalizzare l'impiego dei Fitofarmaci sulle colture agrarie, di tutelare l'ambiente e di preservare gli alimenti dalla contaminazione. L'art. 2 e' sostituito dal seguente: La titolarita' delle Fitofarmacie e l'autorizzazione al commercio ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e' affidata a: laureati in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Periti Agrari, Periti Chimici ed Agrotecnici, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. Tutte le imprese commerciali gia' titolari di autorizzazione al commercio ed alla vendita di presidi sanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, continuano ad esercitare tale attivita' fino alla naturale cessazione o alla rinuncia. In ogni caso e' autorizzato alla vendita al pubblico all'interno delle Fitofarmacie il personale in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. L'art. 3 viene soppresso. All'art. 4 vengono introdotti i seguenti due commi: Al Servizio Osservatorio per le malattie delle Piante dell'Abruzzo e' demandato il compito di osservare ed elaborare dati ottenuti tramite i tecnici delegati speciali per le malattie delle piante previsti dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, l'uso dei presidi sanitari, nonche' la loro corretta destinazione sulle singole colture agrarie. Nell'adempimento di tali compiti il Servizio Osservatorio per le Malattie delle Piante ha facolta' di prelevare nelle aziende interessate ai trattamenti antiparassitari, campioni di vegetazione o di prodotti vegetali da inviare ai Servizi delle ULSS della Regione preposti alle analisi, al fine di accertare il corretto impiego dei presidi sanitari, secondo le prescrizioni ed i dosaggi suggeriti dalle rispettive case produttrici.