IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La misura dei contributi-base per spese di raccolta, conservazione
e  distribuzione  del  sangue  umano,  di  cui all'art. 1 della legge
regionale 20 giugno 1980, n. 58, modificata con  legge  regionale  18
febbraio  1987,  n. 8, e' determinata, a partire dal 1› gennaio 1992,
in lire  100.000  per  ogni  unita'  di  sangue  fornita  dai  centri
trasfusionali  ed  in L. 70.000 per ogni unita' fornita dai Centri di
raccolta.