IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La misura dei contributi-base per spese di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, di cui all'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 58, modificata con legge regionale 18 febbraio 1987, n. 8, e' determinata, a partire dal 1 gennaio 1992, in lire 100.000 per ogni unita' di sangue fornita dai centri trasfusionali ed in L. 70.000 per ogni unita' fornita dai Centri di raccolta.