IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare il controllo amministrativo-contabile nella fase di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, provvede, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ad integrare, ove necessario, il Collegio dei Revisori degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo mediante nomina dei componenti mancanti, scelti nel rispetto dell'art. 56, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo unico, 3 comma, della L.R. 20 luglio 1976, n. 39. 2. I Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti predetti restano in carica fino alla data di emanazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara l'estinzione degli enti medesimi, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 22 gennaio 1992, n. 4. 3. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti competono, a carico del bilancio dei rispettivi Enti, il compenso mensile previsto dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 1983, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni ridotto del 30% e, se dovuti, l'indennita' di missione ed in rimborso delle spese di viaggio, previsti dalla vigente normativa.