IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Allo scopo di assicurare il controllo amministrativo-contabile
nella fase di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale,  su
conforme  deliberazione  della  stessa,  provvede, entro dieci giorni
dalla entrata in vigore  della  presente  legge,  ad  integrare,  ove
necessario,  il  Collegio  dei Revisori degli Enti Provinciali per il
Turismo e  delle  Aziende  Autonome  di  Cura,  Soggiorno  e  Turismo
mediante   nomina   dei  componenti  mancanti,  scelti  nel  rispetto
dell'art. 56, ultimo comma, del D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616  e
dell'articolo unico, 3› comma, della L.R. 20 luglio 1976, n. 39.
   2. I Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti predetti restano in
carica  fino alla data di emanazione del Decreto del Presidente della
Giunta regionale che dichiara l'estinzione degli  enti  medesimi,  ai
sensi dell'art. 37 della L.R. 22 gennaio 1992, n. 4.
   3.  Ai  componenti il Collegio dei Revisori dei Conti competono, a
carico del bilancio dei rispettivi Enti, il compenso mensile previsto
dall'art.  15  della  L.R.  14  maggio  1983,  n.  25  e   successive
modificazioni   ed   integrazioni  ridotto  del  30%  e,  se  dovuti,
l'indennita' di missione ed  in  rimborso  delle  spese  di  viaggio,
previsti dalla vigente normativa.