IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione La regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, esercita ai sensi della presente legge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 relativamente ai musei nonche' alle raccolte di interesse artistico, storico, scientifico, tecnico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico, naturalistico e d'arte contemporanea, appartenenti agli enti locali o di interesse locale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali e le relative competenze degli organismi statali.