IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   La  regione  Abruzzo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, esercita ai sensi della presente legge le  funzioni  di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3
e degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della  Repubblica
24  luglio  1977, n. 616 relativamente ai musei nonche' alle raccolte
di interesse artistico, storico, scientifico, tecnico,  archeologico,
paleontologico,    etnoantropologico,    naturalistico    e    d'arte
contemporanea, appartenenti agli enti locali o di  interesse  locale,
fatte  salve  le  disposizioni  vigenti in materia di tutela dei beni
culturali e le relative competenze degli organismi statali.