(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24
                         del 23 luglio 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge stabilisce le procedure per l'accertamento
dei pericoli e dei rischi da valanga  sul  territorio  della  Regione
Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata
incolumita'.