(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 23 luglio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge stabilisce le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.