la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla  legge
9  gennaio  1991,  n.  10, e dal decreto del Ministero dell'Industria
commercio e artigianato del 15 febbraio 1991, determina:
    le modalita' di formulazione delle domande di  contributo  con  i
relativi tempi limite di accettazione;
    i  criteri  di  valutazione delle domande stesse e di definizione
delle graduatorie degli aventi diritto;
    le modalita' per la concessione, l'erogazione  e  la  revoca  dei
contributi.