la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dal decreto del Ministero dell'Industria commercio e artigianato del 15 febbraio 1991, determina: le modalita' di formulazione delle domande di contributo con i relativi tempi limite di accettazione; i criteri di valutazione delle domande stesse e di definizione delle graduatorie degli aventi diritto; le modalita' per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.