la seguente legge: Art. 1. Nei confronti di aziende ricettive alberghiere che non abbiano ottemperato all'obbligo di dotarsi del dispositivo della chiamata di allarme dai servizi igienici, sono sospese, da parte della Regione, le erogazioni in attuazione di leggi nazionali e regionali, di mutui a tasso agevolato e/o di contributi in conto capitale, afferenti opere di costruzione, ampliamento, riqualificazione e arredamento degli immobili ad uso delle aziende ricettive stesse.