la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Nei  confronti  di  aziende  ricettive alberghiere che non abbiano
ottemperato all'obbligo di dotarsi del dispositivo della chiamata  di
allarme  dai  servizi igienici, sono sospese, da parte della Regione,
le erogazioni in attuazione di leggi nazionali e regionali, di  mutui
a  tasso  agevolato  e/o  di  contributi in conto capitale, afferenti
opere di costruzione,  ampliamento,  riqualificazione  e  arredamento
degli immobili ad uso delle aziende ricettive stesse.